Regolamento del Consiglio dell'Ordine
 
 
CAPITOLO 1 - GENERALITA'
 
Il presente regolamento è redatto in base all’art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e si limita a disciplinare l’attività del Consiglio dell’Ordine.
 
 
CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 2.1 Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell’Albo, il Segretario, il Tesoriere.

ART. 2.2 Elezione delle cariche del Consiglio

Il Consiglio dell’Ordine dovrà essere convocato secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169. Nel corso della prima seduta il Consiglio procederà ad eleggere nell’ordine: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere mediante votazione segreta.

ART. 2.3 Nomina del vice Presidente

Il Presidente ha facoltà di nominare all’interno del Consiglio un Vice Presidente. Il Consiglio prende atto della nomina con apposita delibera. E’ facoltà del Presidente revocare la nomina.

ART. 2.4 Nomine all’interno del Consiglio

Il Consiglio nomina tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Coordinatore della Commissione Parcelle (vedi regolamento parcelle).

Il Consiglio nomina, tra i Consiglieri medesimi, i responsabili e i coordinatori delle Commissioni e i membri della Consulta

I Consiglieri nominati dall'Ordine in qualità di responsabili o coordinatori di Commissioni  e/o dei rapporti con enti o istituzioni esterne (Università, Regione, Comuni, Stampa ecc.) sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio lo stato dei rapporti intrapresi ed è fatto a loro divieto di intraprendere iniziative autonome rispetto al mandato e alle disposizioni del Consiglio.

Tutte le nomine decadono con il Consiglio.

ART. 2.5 - Compiti del Presidente
 
Ai sensi dell’art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell’art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente deve periodicamente informare il Consiglio del suo operato.

ART. 2.6 – Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per iscrizione all’albo (ai sensi dell’art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) - sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell’ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell’Ordine. 

Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l’attività del Consiglio.

ART. 2.7 – Compiti del Segretario

In conformità agli obblighi previsti dell’art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Segretario:

·        ricevere le domande di iscrizione nell’Albo,

·        redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari,
         che saranno compilate dai relatori;

·        tenere i registri prescritti dal Consiglio,

·        curare la corrispondenza;

·        autenticare le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio;

·        avere in consegna l’archivio e la biblioteca.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulti il meno anziano per iscrizione all'Albo (art. 39 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

ART. 2.8 – Compiti del Tesoriere

In conformità agli obblighi previsti dell’art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere:

a)    essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine;

b)   coordinare e dirigere il personale dipendente dell’Ordine, provvedendo agli adempimenti connessi ai rapporti
       lavorativi in essere;

c)    riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;

d)   riscuotere ogni contributo dovuto all’Ordine;

e)    pagare i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario;

f)     tenere tutti i registri contabili a norma di legge;

g)    tenere aggiornato l’inventario dei beni dell’Ordine;

h)   provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

In caso di necessità, il Consiglio designa un consigliere per sostituire il Tesoriere.

ART. 2.9 – Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)

Il Consiglio dell’Ordine

a)       vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

b)      prende provvedimenti disciplinari;

c)      cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria;

d)      determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine ed eventualmente per il funzionamento della Commissione Centrale, nonché le modalità di pagamento del contributo;

e)      compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all’Ordine;

f)        dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere.

 
CAPITOLO 3 -ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

ART. 3.1 – Convocazione

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente (in sua assenza è presieduto dal vice Presidente, o in assenza di questi dal Consigliere che fra i presenti risulti il più anziano per l'iscrizione all'Albo). Le convocazioni sono trasmesse ai Consiglieri con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta, per fax o per posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data della riunione. Nella lettera di convocazione verranno indicati la data, l’orario di inizio e l’orario di ultimazione della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno ¼ dei consiglieri.

ART. 3.2 -Ordine del Giorno

L’Ordine del Giorno della seduta di Consiglio è predisposto dal Presidente che esamina le eventuali richieste dei Consiglieri e degli iscritti, lo stesso dovrà contenere una chiara definizione dei vari punti.

Su richiesta di almeno ¼ dei Consiglieri il Presidente è tenuto ad inserire l’argomento all’ordine del giorno nel primo Consiglio utile e comunque entro 30 gg. dalla richiesta, salvo casi di urgenza.

L’Ordine del Giorno è pubblico ed esposto in bacheca presso la sede dell'Ordine, alla convocazione della seduta.

Le modifiche e/o le integrazioni all’Ordine del Giorno possono essere apportate, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, anche durante lo svolgimento del Consiglio a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri

Nel caso non siano presenti tutti i Consiglieri è ammessa , in apertura della seduta , la modifica della sequenza dei punti, attraverso voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Comunicazioni dei Consiglieri, varie ed eventuali non possono essere sottoposte a delibera.

ART. 3.3 -Validità delle sedute

Il Consiglio è valido con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei membri. Il numero legale deve essere raggiunto entro ½  ora dall’orario stabilito per la convocazione; se questo non viene raggiunto la seduta è dichiarata deserta.

ART. 3.4 – Attività

Il Consiglio lavora collegialmente.

I Consiglieri possono venire incaricati dal Consiglio di preparare e istruire pratiche o esaminare varie problematiche inerenti la professione.

Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei Consiglieri e delle Commissioni. Il Consiglio nomina il proprio rappresentante nelle Commissioni ed evade tutte le richieste di segnalazione relative alle richieste pervenute.

ART. 3.5 – Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.  Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi escluso quelle:

a)   riguardanti i provvedimenti disciplinari;

b)   determinate da specifica richiesta di 1/3 dei Consiglieri e la motivazione di tale richiesta dovrà essere verbalizzata

Le Delibere, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno riportare:

-  il testo;

-  il numero dei consiglieri presenti al voto;

-  il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari e le eventuali dichiarazioni di voto.

ART. 3.6 – Verbali

I Verbali delle sedute di Consiglio vengono redatti a cura del Segretario, sulla base degli appunti e/o registrazioni effettuati durante la seduta.

I Verbali devono riportare integralmente le deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, ed ogni altra dichiarazione che ogni singolo Consigliere richiede esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le 2 successive sedute. Quando l'argomento in discussione comporta la valutazione del comportamento e/o della figura di uno o più iscritti, la trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta degli interessati ritenuta accoglibile dal Presidente.

I Verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili presso la sede dell'Ordine previa esplicita e motivata richiesta.

ART. 3.7 – Presenza in Consiglio

Ai sensi dell'art. 41 della legge 2537/1925, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell’art. 2 del DPR n° 169 dell’8 luglio 2005 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell’Albo.
 
ART. 3.8 - Interventi in Consiglio
 
Al fine di trattare tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, allo scopo di fornire a tutti la possibilità di dichiarare la propria posizione, gli interventi dei Consiglieri sono di norma limitati a in minuti 5 (escluso il relatore) per ogni punto all’Ordine del Giorno. Il Presidente può concedere una deroga nel caso di una comprovata necessità o per l’importanza dell’argomento posto in trattazione.

Gli interventi in Consiglio sono limitati agli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

ART. 3.9 – Segreto d’ufficio

I Consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 3.10 – Nomine

Il Consiglio dell'Ordine per qualsiasi nomina o segnalazione di iscritti per qualsivoglia commissione o incarico, è tenuto a indicare una terna di nominativi, salvo motivate eccezioni.

Il Consiglio provvede alla nomina o segnalazione degli iscritti secondo un meccanismo di turnazione e trasparenza. I colleghi nominati sono pubblicati sul Notiziario dell’Ordine

ART. 3.11 – Rimborsi spese

Il Consiglio può decidere di rimborsare le spese vive sostenute dal Presidente, dai Consiglieri e dai Delegati per l’assolvimento dei soli incarichi istituzionali o preventivamente autorizzati in conformità ad apposita delibera assunta dal Consiglio.

 
CAPITOLO 4 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

ART. 4.1 Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Como è stato approvato in seduta di Consiglio con deliberazione del 6 maggio 2010, assunta con voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri. Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza dei Consiglieri.

ART. 4.2 Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione mediante Delibera di Consiglio, quando le stesse assumano carattere normativo, come già indicato nell’art. 1 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è composto da 4 capitoli e n° 22 articoli.

 
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