Codice deontologico

Norme di etica per l'esercizio della professione di ingegnere
approvate dal Consiglio dell'Ordine di Como in data 17/01/2007 
e aggiornate in data 21/01/2010
 
 
 
1- PRINCIPI GENERALI
1.1   La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza, sia nei riguardi della collettività.
 
1.2   Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
 
1.3   Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
 
1.4   L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.
 
1.5   L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio e del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
 
1.6   L'ingegnere non può accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture, ecc.) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai loro limiti professionali.
 
1.7   L'ingegnere dipendente, prima di svolgere atti di libera professione, è tenuto a comunicare all'Ordine l'autorizzazione del datore di lavoro. L'ingegnere dipendente di pubbliche Amministrazioni non può esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi comuni, province e regioni indipendentemente dalla eventuale autorizzazione degli stessi enti.
 
1.8   L'ingegnere non può assumere incarichi, né partecipare a concorsi di opere pubbliche o private, né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici, quando le condizioni degli incarichi o dei bandi siano state dichiarate inaccettabili dall'Ordine.
 
1.9   L'ingegnere deve costantemente migliorare e aggiornare la propria professionalità per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi ed alle condizioni di attuazione.
 
 
2- SUI RAPPORTI CON L'ORDINE
2.1   L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. 
 
2.2   Ogni ingegnere ha l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
 
2.3   L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.
 
3- SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI
3.1   L'ingegnere sia esso libero professionista o dipendente pubblico o privato, deve ispirarsi nei rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
 
3.2   Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolare modo quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
 
3.3   L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e del loro operato.
Se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
 
3.4   L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero.
Dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine, relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile il subentro.
 
3.5   L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità e denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
 
4- SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1   Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
 
4.2   L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della Committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
 
4.3   L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il Committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico contenente, tra l’altro, il dettaglio delle prestazioni da svolgere e gli onorari concordati per l’espletamento dell’incarico con riferimento alla Tariffa Professionale.
 
4.4   L'ingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali con riferimento alle tariffe ove esistenti e/o alle indicazioni fornite dall'Ordine, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla legge, e comunque commisurando il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 C.C.
 
4.5   L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal Committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità e aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
 
4.6   L'ingegnere è inoltre tenuto a informare il Committente, nel caso abbia interesse a materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
 
5- SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO
5.1   Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
 
5.2   L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
 
5.3   Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente, nel quale opera, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
 
5.4   Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.
 
6- DISPOSIZIONI FINALI
6.1   Il presente codice è accompagnato dalle norme di attuazione.
Il presente codice è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Como nella seduta del 17/01/2007 ed entrerà immediatamente in vigore con pubblicazione sul sito e sul notiziario dell'Ordine.
 
 
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
 
Premessa
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.
 
1- SULLE INCOMPATIBILITA'
1.1     Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
·   posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
·   abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
·   esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
·   collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
·   fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto uno strumento urbanistico d'iniziativa pubblica, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Considerate le difficoltà burocratiche e amministrative degli Enti pubblici che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'Amministrazione committente.
Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
 
1.2     Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
·    nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
·    nella sottomissione a richieste del committente, che siano volte a contravvenire a leggi, norme e regolamenti vigenti.
 
1.3     L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi come sfruttamento del lavoro intellettuale; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
 
2- SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO
2.1     Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine richiede ai propri iscritti nominati su segnalazione dell'Ordine sono i seguenti:
·     comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso;
·     svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
·     accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
·    prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine, con sollecitudine, tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi vigenti, di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
·    presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;  
·    controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.
 
3- SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI
3.1     I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
 
3.2     L'ingegnere assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto dell'organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
 
3.3     L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
·     critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
·     operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
·      attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
·     utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.
·     abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.
·     La pattuizione di condizioni non conformi all'art. 2233 del C.C. ovvero non rispettose dell'importanza della prestazione e del decoro professionale.
 
 
4- SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1    L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.
Egli inoltre non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite, nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.
 
4.2   L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali e umanitarie.
 
4.3   Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengano a trovare in difficoltà.
 
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