MODELLO UNICO 2009: PROROGHE, STUDI DI SETTORE, CHIARIMENTI

PROROGA VERSAMENTI UNICO 2009
Il 9.6.2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.
I nuovi termini consistono in un rinvio dei versamenti di 20 giorni e si applicano solo per il 2009.
La proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che sono tenuti all'applicazione degli studi per l'anno d'imposta 2008 (salvo cause di esclusione).
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono es­se­re eseguiti entro:
·       il 6.7.2009, senza alcuna maggiorazione;
·       dal 7.7.2009 al 5.8.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, (tra i quali: persone fisiche che presentano il modello UNICO 2009 “MINI” e soggetti che hanno adottato il regime contabile-fiscale dei “minimi”) rimangono fermi i termini ordinari:
·       del 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi;
·       ovvero del 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 6.7.2009 e del 5.8.2009 si applicano anche al versamento del saldo per il 2008 e del primo acconto per il 2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell'INPS.
Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circolare Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n° 41, qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi:
·       poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 6.7.2009 (ovvero del 5.8.2009, con la maggiorazione dello 0,40%);
·       per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece in­va­riato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97 (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti).
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.5.2009 relativo alla razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi.
Tra gli altri, viene stabilito il tasso d'interesse del 4%, a fronte dell'attuale 6%, per i pagamenti rateali delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate a partire dall'1.7.2009, UNICO 2009 compreso.
 
STUDI DI SETTORE
A partire dal 6 Giugno 2009 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente reso disponibili le versioni definitive dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore con le relative istruzioni alla compilazione.
Si rammenta che per il 2008 il valore dei beni mobili strumentali deve essere indicato in proporzione al numero dei giorni di possesso rispetto all'anno (convenzionalmente pari a 365).
Il principale aspetto di novità attiene all'indicazione di specifici dati nel quadro X, necessari per rendere operativi i correttivi "anti-crisi" approvati dalla Commissione di Esperti con il documento 2.4.2009. Per gli studi di settore UK02U (studi di ingegneria) e TK23U (servizi di ingegneria integrata) viene richiesta l'indicazione dell'ammontare dei compensi relativi al periodo 2007; tale informazione, messa in relazione con quella analoga relativa al 2008 contenuta nel quadro G "Elementi contabili", consente di verificare l'eventuale flessione dei compensi subita nel corso del 2008 rispetto ai periodi precedenti e, conseguentemente, di attivare il correttivo congiunturale generale.
Qualora le elaborazioni di GE.RI.CO. conducano ad un risultato di non congruità, può essere valutata la possibilità di adeguarsi al livello di congruità di ricavi/compensi (con applicazione o meno della maggiorazione del 3% ai maggiori compensi come per i precedenti anni). In tal caso, il contribuente non potrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti presuntivi qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 9.4.2009 n° 13, ha affermato che la congruità allo studio di settore non esclude comunque l'attivazione delle procedure di controllo qualora il contribuente presenti situazioni di "anormalità" rispetto agli indicatori di normalità economica o "redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità".
Il contribuente potrebbe anche decidere di non adeguarsi ovvero di adeguarsi ad un livello di ricavi/compensi inferiore a quello di congruità. In tale ipotesi, il contribuente dovrà, però, tener conto della possibilità di essere sottoposto all'azione accertativa secondo i criteri di priorità definiti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.1.2008 n. 5.
Qualora il contribuente non congruo venisse sottoposto ad accertamento, si prospettano comunque diverse possibilità di soluzione:
·         aderire agli inviti al contraddittorio di cui all'art. 5 del DLgs. 218/97, fruendo di una riduzione delle sanzioni di un ottavo del minimo (nuovo importo in base alle riduzioni emanate alla fine del 2008) ed evitando un contenzioso; 
·         ridurre la pretesa tributaria fornendo all'Ufficio accertatore, in sede di contraddittorio precontenzioso, la prova dell'esistenza di cause giustificative all'incongruenza allo studio.
Peraltro, nell'ipotesi in cui si rendesse necessario affrontare un contenzioso, si tenga presente che la giurisprudenza maggioritaria riconosce ai risultati degli studi di settore la valenza di presunzione semplice: l'Ufficio, quindi, non può utilizzare in modo automatico i risultati degli studi di settore, ma deve fornire ulteriore materiale probatorio. In particolare, una circostanza che può essere utilmente avvalorate risiede nella scarsa differenziazione dei risultati degli studi in funzione della diversa collocazione territoriale dell'attività, fattore di estrema importanza ma tuttavia ancora non sufficientemente considerato nei parametri di elaborazione di GE.RI.CO..
Nel corso del Forum organizzato da Il Sole-24 Ore, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività di accertamento sulla base degli studi di settore:
·         è rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui che hanno dichiarato ricavi/compensi inferiori al valore minimo di riferimento;
·         non è invece esclusa per i contribuenti che si collocano, anche a seguito di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza (vale a dire, nell'intervallo di valori compresi tra il ricavo/compenso puntuale e minimo indicati da GE.RI.CO.).
In ragione di quanto contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 5/2008, secondo cui possono essere considerati di "lieve entità" anche gli scostamenti inferiori al ricavo minimo di riferimento, è stato chiesto di chiarire se uno scostamento pari al 10% dal valore puntuale possa essere considerato lieve: è stato precisato che non è definibile a priori la misura percentuale che individua lo "scostamento di lieve entità" rispetto al valore puntuale, dovendosi operare caso per caso una specifica valutazione della posizione oggetto di controllo, ribadendo che tali scostamenti potranno comunque essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori.
 
CONTRIBUENTI MINIMI
Con la circolare n° 79 del 5.6.2009 l'INPS ha chiarito che il per i contribuenti soggetti al regime dei “minimi” il reddito da assoggettare al contributo della gestione separata deve intendersi al lordo dei contributi dedotti nel quadro CM (rigo CM7); l'importo di riferimento è pertanto costituito dal rigo CM6 (reddito lordo) eventualmente al netto del rigo CM9 (perdite pregresse).
Con la risoluzione n° 143 del 8.6.2009 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari al versamento del primo e del secondo acconto dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi:
·         1798 prima rata acconto imposta sostituiva
·         1799 seconda (o unica) rata acconto imposta sostituiva
In sede di compilazione del Modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, quale "anno di riferimento" dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (formato "AAAA"). Per il codice tributo "1798", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Si segnala che, dal punto di vista del calcolo dell'acconto, occorre fare riferimento all'imposta a debito evidenziata nel rigo CM15 di UNICO 2009. Si ritiene che, analogamente a quanto accade in ambito IRPEF, l'acconto (pari al 99% dell'imposta sostitutiva):
·         non sia dovuto quando l'importo del rigo CM15 sia inferiore a € 52,00;
·         sia dovuto in unica soluzione, entro il 30.11.2009, quando detto importo sia non superiore a € 260,00.
Quando l'importo del rigo CM15 è pari o superiore a 261,00 euro, è dovuto un primo acconto entro il 16.6.2009, pari al 40% (per i contribuenti minimi, in quanto non soggetti agli studi di settore, non opera la proroga dei versamenti) ed un secondo acconto, pari al 60%, entro il 30.11.2009.
L'art. 1 co. 99 della L. 244/2007 dispone che il regime dei contribuenti minimi è precluso ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a:
·         società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR);
·         ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).
Con la risoluzione n° 146 del 9.6.2009, l'Agenzia delle Entrate precisa che tale causa di esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d'imposta, eserciti in forma individuale un'attività d'impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni, anche se nel corso di tale periodo d'imposta la partecipazione viene dismessa. In pratica, il possesso di una partecipazione nell'anno 2009 preclude la fruizione del regime dei minimi in detto esercizio, ma non impedisce di avvalersene a decorrere dall'1.1.2010 qualora, entro il 31.12.2009, il contribuente abbia provveduto a cedere detta partecipazione.
Infatti, tramite la fattispecie di esclusione in commento, il legislatore ha inteso evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta ed imputabili al medesimo contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.
 
RIMBORSO IRPEF-IRES PER LA MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP
L'art. 6, comma 2, del D.L. 185/2008 prevede la possibilità di deduzione ai fini delle imposte dirette (IRPEF-IRES) di una quota del 10% dell'IRAP versata riferita forfetariamente agli interessi passivi ovvero alle spese per lavoro dipendente ed assimilato dedotti dal contribuente.
Per i soli contribuenti che nei vari periodi d'imposta hanno sostenuto oneri finanziari ovvero per lavoro dipendente, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta.
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che è in corso di approvazione il provvedimento che formalizzerà la proroga dal 12.6.2009 (termine inizialmente fissato con decreto del 5 Giugno 2009) al 14.9.2009 della data di attivazione della procedura telematica per la presentazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata in seguito alla mancata deduzione del 10% dell'IRAP.
Per effetto della proroga, il modello di istanza andrà presentato, a partire dal 14.9.2009, entro:
·         il 13.11.2009 (60 giorni dopo la data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze), per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 13.11.2009;
·         48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che sca­dono oltre il 13.11.2009.
 
dott. Walter Moro
Redatto in data 16.6.2009
 
 
NOVITA' FISCALI
IVA PER CASSA
L'art. 7 del D.L. 185/08, convertito nella L. 2/09, ha previsto la possibilità di differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei cessionari e committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte o professione (c.d. “IVA per cassa”).
Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione (imponibile), salvo che, prima della scadenza di detto termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Con il DM 26.3.2009 (pubblicato sulla G.U. 27.4.2009 n° 96) è stato emanato il provvedimento attuativo della disciplina in esame.
La nuova disciplina ha formato oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 30.4.2009 n° 20.
Innanzitutto si deve considerare che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 28.4.2009, giorno successivo alla pubblicazione del DM 26.3.2009, e che è possibile optare per l'esigibilità differita solo se i cessionari/committenti agiscono in veste di soggetti IVA; tale facoltà resta conseguentemente preclusa quando l'imprenditore individuale o l'esercente arte o professione acquisti beni/servizi come “privato”.
Ai fini dell'esigibilità differita, è irrilevante il luogo in cui è stabilito il destinatario dell'operazione, che quindi può anche non essere residente in Italia, purché l'acquisto sia effettuato in qualità di soggetto passivo.
Possono avvalersi della facoltà in oggetto i soli soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a € 200.000,00; se in corso d'anno tale limite viene superato, l'esigibilità differita resta preclusa a partire dalla prima operazione successiva all'avvenuto superamento; per le operazioni effettuate anteriormente resterà applicabile l'esigibilità “per cassa”.
Come anticipato, l'IVA diventa comunque esigibile decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo del bene/servizio non è stato incassato; a tale regola fa eccezione l'ipotesi in cui il cessionario/committente, prima che sia scaduto tale termine, venga assoggettato ad una procedura concorsuale o esecutiva; in tale ipotesi, la sospensione è a tempo indeterminato.
La disciplina in esame non si applica alle operazioni per le quali la normativa IVA prevedeva già la facoltà di differire l'esigibilità dell'imposta (operazioni nei confronti di soggetti aventi generalmente carattere pubblico).
 
L'esigibilità differita comporta che:
-          le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari, in funzione del momento impositivo di cui all'art. 6 del DPR 633/72;
-          l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo.
L'opzione per l'esigibilità differita dell'imposta deve risultare da apposita annotazione nella fattura di vendita, riportante anche la norma di riferimento, ossia l'art. 7 del DL 185/08 convertito nella L. 2/09; in mancanza, l'IVA relativa all'operazione posta in essere si considera ad esigibilità immediata.
Il cedente/prestatore deve computare l'imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l'opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo il caso in cui, come precedentemente ricordato, il cessionario/committente sia stato precedentemente assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva.
Nel caso in cui il corrispettivo sia incassato solo in parte, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
Sotto il profilo degli adempimenti per il cessionario/committente, le fatture ad esigibilità differita devono essere numerate e, ai fini della detrazione, annotate nel registro degli acquisti.
La detrazione resta sospesa finché l'imposta non diventi esigibile, ossia finché il cessionario/ committente non paga il corrispettivo; ai fini dell'esercizio della detrazione, sarà pertanto cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento.
In caso di pagamento parziale del corrispettivo, la detrazione compete nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
Salvo che il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva, la detrazione può essere esercitata qualora il corrispettivo non sia pagato entro un anno dall'emissione della fattura. Ciò in quanto:
-          l'imposta diventa esigibile, al più tardi, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione;
-          la detrazione è subordinata alla sua esigibilità (ex art. 19 co. 1 secondo periodo del DPR 633/72).
 
STUDI DI SETTORE
Secondo le direttive impartite dall'Agenzia delle Entrate agli Uffici periferici (nota 9.3.2009, comunicazione di servizio n° 14), a partire dagli accertamenti per l'anno d'imposta 2004, l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore potrà essere avvalorata attraverso gli elementi di capacità contributiva (c.d. redditometro). In pratica, il redditometro potrà essere utilizzato dagli Uffici accertatori per fornire quegli elementi probatori ulteriori (richiesti dalla giurisprudenza più recente) per motivare l'accertamento sulla base degli studi di settore, attestando la verosimiglianza della stima effettuata sulla base degli studi.
Per il contribuente non congruo, quindi, la dimostrazione che lo studio di settore applicato non è rappresentativo della propria reale situazione economico-produttiva sarà più difficile quando  l'Ufficio accerti in capo al medesimo soggetto il possesso di auto di lusso, il sostenimento di spese per incrementi patrimoniali o di altre spese non compatibili con i ricavi o i compensi che risultano dagli studi di settore.
La Commissione di Esperti per gli studi di settore ha approvato la serie di correttivi che adegueranno, in sede di applicazione di GE.RI.CO. 2009, i risultati degli studi agli effetti della crisi economica. Sono stati, in particolare, confermati i correttivi già anticipati in precedenti occasioni, cioè per quanto può interessare il lavoro autonomo:
-          correttivo congiunturale generale basato sul livello di contrazione di ricavi o compensi nel 2008;
-          correttivi che forniscono una maggiore elasticità agli indicatori di normalità economica sulla base del livello di contrazione di ricavi o compensi nel 2008.
Viene precisato che, nonostante i suddetti correttivi, le stime effettuate dagli studi potrebbero non essere comunque rappresentative della reale situazione economica del singolo contribuente. Per tale motivo, il software GE.RI.CO. 2009 consente, analogamente all'anno scorso, di segnalare eventuali situazioni giustificative della non congruità ai ricavi/compensi presunti.
La Commissione di Esperti ha altresì chiarito che per i professionisti gli effetti della crisi si manifesteranno in ritardo rispetto a quelli già subiti dalle piccole e medie imprese.
Per l'anno 2008, infatti, è stata registrata una diminuzione degli incarichi, ma non necessariamente del volume dei compensi. Una causa potrebbe essere l'incasso di somme riguardanti prestazioni svolte negli anni precedenti.
In futuro, la crisi potrebbe determinare una riduzione delle tariffe unitarie relative alle diverse tipologie di prestazioni, a causa del minor lavoro, dell'aumento della concorrenza e delle difficoltà economiche della committenza. Ciò comporterà un maggior numero di versamenti in acconto e di pagamenti frazionati con effetti distorcenti sui risultati della congruità. Inoltre, i costi rimarranno immutati, nel breve e medio termine, con un conseguente appesantimento dei parametri della coerenza. Al fine di consentire una corretta rappresentazione della situazione economica di tali soggetti, sarà quindi indispensabile un monitoraggio continuo dei dati.
Nel corso di una videoconferenza tenutasi in data 22.4.2009, la SOSE ha illustrato alle associazioni di categoria come operano i correttivi apportati agli studi di settore per effetto della crisi economica, precisando che gli stessi saranno operativi solo se il contribuente non risulterà inserito, in base ai dati raccolti, in un contesto che non è stato coinvolto dalla crisi economica.
In sede di applicazione dello studio di settore tramite l'applicazione GE.RI.CO. 2009, i contribuenti che ritengano la stima effettuata dallo studio non rappresentativa della propria situazione economica potranno segnalare eventuali cause giustificative della non congruità. Tali situazioni potranno poi essere comunicate telematicamente alla SOSE seguendo l'apposita procedura che sarà disponibile sul sito Internet www.sose.it.
Sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli di comunicazione dei dati rilavanti ai fini degli studi di settore evoluti per il 2008 (approvati con i DM 23.12.2008). Non sono, invece, state pubblicate le relative istruzioni alla compilazione.
Entro breve termine dovrebbero comunque essere pubblicati i modelli (unitamente alle relative istruzioni) relativi a tutti gli altri studi di settore, mentre entro la metà di maggio dovrebbe essere reso disponibile il software di compilazione GE.RI.CO. 2009.
La modulistica è analoga a quella degli anni precedenti, ma con maggiori informazioni da indicare nel quadro X. Al fine di verificare la contrazione dei ricavi/compensi che permette l'attivazione dei correttivi, viene, tra l'altro, richiesta l'indicazione dell'ammontare dei valori di congruità per il periodo 2007 e, in taluni casi, anche di anni precedenti. Nell'ambito delle libere professioni viene monitorata la quota di affitto dei locali che, quale costo costante nel tempo, dovrebbe essere neutralizzata dai correttivi.
Secondo le prime anticipazioni, GE.RI.CO. evidenzia un primo risultato normale ed un secondo risultato a seguito dell'applicazione dei correttivi. Qualora, nonostante i suddetti correttivi, lo studio di settore non rappresenti correttamente la situazione economica del contribuente, lo stesso non è tenuto ad adeguarsi ai maggiori ricavi/compensi espressi e può segnalare all'Amministrazione finanziaria le ragioni della non congruità.
 
DEDUCIBILITA' DALL'IRPEF DELL'IRAP VERSATA NEL 2008
L'art. 6 del D.L. 185/08 ha introdotto la deduzione dalle imposte dirette del 10% dell'IRAP pagata dal contribuente.
In base a quanto emerge dalla apposita Circolare dell'Agenzia delle Entrate, l'IRAP rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di imposta di riferimento, data dalla somma:
-          del saldo del periodo di imposta precedente;
-          dell'acconto del periodo d'imposta di riferimento stesso, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

Si rammenta altresì la possibilità di chiedere il rimborso per quanto versato negli anni precedenti il 2008; l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale facoltà (con istanza in via telematica secondo le modalità che saranno definite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione) compete esclusivamente con riguardo ai versamenti IRPEF/IRES per i quali, al 29.11.2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data del versamento. In pratica, il rimborso è consentito per le imposte versate in data non anteriore al 29.11.2004, a condizione che venga presentata l'apposita istanza entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento.
 
IVA SPESE ALBERGHIERE
Con la risoluzione 31.3.2009 n° 84 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento, ai fini IRPEF e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande.
In particolare, secondo l'Agenzia, l'IVA non detratta e compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non può essere dedotta dalla base imponibile:
-          sia nel caso in cui il contribuente disponga della fattura relativa al bene o servizio ricevuto e scelga di non detrarre l'imposta;
-     sia nel caso in cui la prestazione sia stata certificata con ricevuta fiscale.

La posizione dell'Agenzia potrebbe essere condivisibile per il caso delle fatture (se in contribuente ritiene di non dover detrarre l'IVA, potrebbe derivare una presunzione di non inerenza del costo all'attività), mentre risulta non accettabile nel caso di acquisto certificato da ricevuta fiscale.

DETRAZIONE 55%
Per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1 co. da 344 a 347 della L. 296/06), con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6.5.2009 è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni (come richiesto dall'art. 29 del D.L. 185/08).
Il modello deve quindi essere utilizzato dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55%:
-          per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
-          per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
La trasmissione della comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, cioè entro il 31.3.2010 per le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano terminati entro il 31.12.2009.
La comunicazione non deve essere inviata, invece, nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
In ogni caso, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono continuare ad inviare all'ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel DM 19.2.2007.
 
Dott. Walter Moro
Redatto in data 9.5.2009
NOVITA' FISCALI