Statuto della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Como
 
Art. 1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como".
 
Art. 2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, attualmente in Como, Via Volta n. 62, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3).
 
Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli Ingegneri.
A tal fine potrà:
-    istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
-    promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
-    sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante la promozione dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
-    promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
-    promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
-    promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
-    promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
-    provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
-    organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria, enti, società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
-    istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche;
-    organizzare, promuovere, sovvenzionare stages di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
-    fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
-    esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.
 
Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-    dai beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
-    dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all' art. 3) del presente Statuto;
-    da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all' attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni relative a manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
-    dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
 
Art. 5) Per l' adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
-    proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
-    proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
-    ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all' incremento del patrimonio.
 
Art. 6) Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 7) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri formato dal numero dei Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, come previsto dall'Art. 2 del D.P.R. n. 169/2005, oltre ad un massimo di ulteriori quattro Consiglieri.
Faranno parte del Consiglio di Amministrazione oltre ai Consiglieri dell'Ordine, altri membri, scelti tra gli iscritti dell'Ordine, nominati dal Consiglio dell'Ordine, sino al raggiungimento del numero fissato al paragrafo precedente.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e, quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel suo complesso, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como.
Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. Il Consiglio di Amministrazione sceglierà poi il Vice-Presidente nella persona di uno dei suoi membri.
In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione sceglierà tra i suoi componenti i soggetti che rivestiranno tali cariche.
 
Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. Il Direttore eventualmente nominato avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
Al Direttore possono essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi.
Il Direttore dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
 
Art. 9) Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.
 
Art. 10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a.   approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore;
b.   approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione;
c.   assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
d.   delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
e.   decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
f.     stabilisce i programmi della Fondazione;
g.   delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Statuto) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, così come può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Unico almeno ogni tre mesi.
In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
 
Art. 11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o per fax almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.
 
Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'art. 10) del presente Statuto.
 
Art. 13) Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.
Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell'art. 10) del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
 
Art. 14) Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone di un numero dispari di Consiglieri, sino ad un massimo di sette membri.
I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore non amministratore partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.
Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato nel Comitato Esecutivo, o altrimenti un membro designato dal Presidente.
 
Art. 15) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.
 
Art. 16) La funzione di Revisore dei Conti è attribuita ad un revisore unico effettivo e ad un revisore supplente.
Il Revisore effettivo e quello supplente sono individuati nella figura professionale del Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, e designati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.
Il Revisore rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all' art. 7 del presente Statuto.
Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore effettivo viene a cessare, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, viene sostituito dal Revisore Supplente; in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a richiedere, ai sensi del presente articolo, la designazione di un nuovo Revisore supplente.
Il Revisore unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
Annualmente il Revisore unico riferirà, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
Il Revisore unico partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Comitato Esecutivo, se costituito, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.
Le relazioni del Revisore unico devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
Il Revisore unico è remunerato secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti fissate per queste prestazioni.
Al Revisore unico spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni assegnate.
 
Art. 17) La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico-scientifico.
Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all' art. 3) del presente Statuto.
Il Comitato tecnico-scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri.
Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
 
Art. 18) Il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) ed il rendiconto finanziario di ogni anno solare, approvati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 10, lettera b) del presente Statuto, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como.
 
Art. 19) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como.
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