Terre e Rocce da Scavo
L'art. 2, comma 23, del DL 16 gennaio 2008, n. 4 "Ultreriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in meteria ambientale" (Supplemento Ordinario, n. 24, alla Gazzetta Ufficiale, n. 24, di martedì, 29 gennaio 2008) ha modificato l'art. 186 (terre e rocce da scavo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
La nuova formulazione, in vigore da mercoledì 13 febbraio 2008, al comma 3 non prevede più il preventivo parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Sono previsti due casi:
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ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti deve essere dimostrata e verificata nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.);
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ove la produzione di terra e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici, la sussistenza dei requisiti deve risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
Incontro di mercoledì 18 giugno
Slides presentate:Materiale da scavo di strade: http://www.lexambiente.org/article4221.html
Si segnala il sito: http://www.lexambiente.it/
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In previsione degli aggiornamenti normativi previsti per i prossimi mesi, si forniscono degli strumenti utili 
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L'art. 186 del DL 03.04.2006, n.152 "Norme in materia ambientale" è stato modificato. La nuova formulazione è in vigore dal 13 febbraio